La proprietà è così divisa:
- Comune di Gioia Tauro (30.600 azioni ordinarie pari a nominali 30.600,00 euro);
- Comune di Taurianova (24.480 azioni ordinarie pari a nominali 24.480,00 euro);
- Comune di Seminara (6.120 azioni ordinarie pari a nominali 6.120,00 euro);
- "Equitalia Pragma S.p.A." - "Gestione Servizi Pubblici S.r.l." - So.Ge.Fi.L. riscossione S.p.A.", (58.800 azioni ordinarie pari a nominali 58.800,00 euro) in ragione di 1/3 ciascuno.
Nella seduta del 14/4/2003, il Consiglio Comunale di Gioia Tauro ha adottato l'atto di indirizzo relativo alla costituzione di una società per azioni a capitale pubblico maggioritario per la gestione di varie attività in materia tributaria, demandando alla Giunta Comunale l'approvazione dello schema dello statuto e dell'atto costitutivo e stabilendo l'espletamento di una gara ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato.
All'iniziativa hanno aderito i Comuni di Taurianova e Seminara che, con le delibere rispettivamente n.52 del 15/9/2003 e n. 23 del 5/10/2003, hanno deciso di costituire una società per azioni a capitale pubblico maggioritario, "ai sensi dell'art. 113 bis, c. 1, lett. c, del D. Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997", avente per oggetto sociale la gestione dei servizi inerenti alle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie, indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale.
La gara è stata espletata e gestita esclusivamente dal Comune di Gioia Tauro.
Il 31/5/2004 il dirigente del servizio finanziario, d.ssa Marisa Vissicchio, ha approvato, con determina n.39:
- il bando per la selezione del socio privato;
- lo schema dell'atto costitutivo della società mista;
- il patto parasociale tra i comuni di Gioia Tauro, Seminara e Taurianova;
- lo schema dello statuto;
- lo schema di contratto.
Con la stessa determina, la dott.ssa Vissicchio ha indetto la procedura di gara ed ha disposto la pubblicazione del bando di gara (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea, G.U. Repubblica Italiana, quattro quotidiani, Albo Pretorio e sito internet).
Il giorno seguente 1/6/2004, la Giunta Comunale ha approvato (ratificato) i predetti atti ed ha nominato la commissione di gara, individuando i seguenti componenti:
D.ssa Marisa Vissicchio - dirigente del Servizio finanziario del Comune di Gioia Tauro - Presidente della commissione di gara;
D.ssa Carmela Parrello - direttore di ragioneria del Comune di Taurianova - componente
Dr. Saverio Ranuccio - Direttore di ragioneria del Comune di Palmi - componente
D.ssa Deborah Guerci - segretario verbalizzante.
Dal susseguirsi sul piano temporale degli atti sopra richiamati sembra che la volontà dell'Amministrazione comunale di Gioia Tauro si sia determinata dopo l'iniziativa del dirigente del Servizio Finanziario, con l'adozione di un atto, successivo a quello del dirigente, per approvare (ratificare) l'operato di quest'ultimo.
Per quanto concerne la pubblicazione dagli atti acquisiti, risulta:
- la pubblicazione integrale del bando sulla G.U. della Repubblica Italiana del 20/7/2004, n. 168;
- la richiesta di pubblicazione di estratto del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. Al riguardo si evidenzia che in data 9/7/2004 l'ufficio delle pubblicazioni della Comunità europea ha inviato un fax al Comune di Gioia Tauro comunicando che il bando stesso era pervenuto incompleto e, pertanto, non poteva essere pubblicato nei termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici. Con la stessa missiva, inoltre, si chiedeva l'invio di un nuovo esemplare del bando e la fissazione di un nuovo termine per la ricezione delle domande di partecipazione, nonché si invitava il comune a sospendere la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o nella stampa del Paese, almeno fino al giorno della data di spedizione del nuovo bando, ovvero, nel caso in cui la pubblicazione fosse già avvenuta, a ripeterla rettificando il bando ed il termine di ricezione delle domande di partecipazione;
- la pubblicazione dell'estratto del bando su un quotidiano (acquisita la fotocopia del quotidiano dalla quale, come dall'esemplare in atti, non è possibile risalire alla denominazione della testata né leggere la data);
- la richiesta di pubblicazione dell'estratto alla Gazzetta Aste e Appalti, con relativa e-mail di conferma;
- la richiesta di pubblicazione dell'estratto alla PubliFast per i quotidiani "La Repubblica" e "Il Quotidiano della Calabria" con relativa conferma;
- la richiesta, datata 20/7/2004, di pubblicazione alla RCS Pubblicità per il "Corriere della Sera" priva della conferma di pubblicazione.
Il termine perentorio di ricezione delle richieste di partecipazione è stato fissato per le ore 13 del 13/9/2004.
La responsabilità del procedimento è assunta dall' avv. Concettina Siciliano, dirigente del 1° servizio del Comune di Gioia Tauro.
Con determina del Dirigente del 1° Servizio datata 27/7/2004, è stata effettuata una prima integrazione e rettifica del bando, nel modo di seguito riportata:
"AVVISO DI INTEGRAZIONE RETTIFICA ALLA PUBBLICAZIONE SU G.U. 168 DEL 20/07/2004.
Il bando di gara per la selezione del socio privato di una società mista ai sensi "dell'art. 113, comma 4 lett. b) D. Lgs. 18/08/00 n. 267" ha per oggetto i servizi comunali finanziari, tributari e di gestione patrimoniale".
Dagli atti acquisiti risulta effettuata la richiesta di pubblicazione della rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sui quotidiani "Corriere della Sera", "Repubblica", "Quotidiano della Calabria" e "Gazzetta del Sud". La determina per l'impegno di spesa dell'ulteriore pubblicazione viene adottata il 29/7/2004 dal dirigente del 1° Servizio.
Non si rinviene tra la documentazione acquisita prova della pubblicazione della predetta integrazione sulla G.U.R.I.
Allo spirare del termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle istanze di partecipazione, la responsabile del procedimento ha inviato alla commissione di gara ed al consulente di staff del Sindaco, Avv. Gaetano Callipo, una nota con la quale ha trasmesso, per le valutazioni del caso, alcune osservazioni provenienti dalle ditte Saigese s.p.a., Cerin s.r.l., Gestione Servizi Pubblici s.r.l., Maggioli Tributi s.p.a.
Sostanzialmente, le osservazioni formulate riguardavano i requisiti per la partecipazione fissati dal bando al punto 9, lett. d, e, e g.
Il bando, nella prima stesura, stabiliva che per la partecipazione alla gara occorreva dimostrare che nel triennio precedente la data di presentazione della domanda l'aspirante doveva: aver maturato esperienza in qualità di socio di minoranza in una società mista costituita con un comune con almeno 20.000 abitanti (lett. d); aver sviluppato nel triennio precedente la data di presentazione della domanda un fatturato complessivo almeno pari ad € 1.000.000,00 (lett. e); essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 (lett. g).
La richiesta del possesso di tali requisiti veniva considerata dalle citate ditte del tutto illegittima in quanto non prevista in alcuna norma di diritto positivo e limitativa della possibilità della partecipazione alla gara, atteso che la normativa relativa all'iscrizione all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e liquidazione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali (D. Lgs. n. 446/97 e D.M. Finanze n. 289/2000) contiene già disposizioni precise e dettagliate atte a garantire lo svolgimento nella massima trasparenza ed efficienza del servizio oggetto del bando di gara, a prescindere dalla eventuale partecipazione a società miste. In sostanza, la sola iscrizione all'albo costituirebbe requisito che qualifica il soggetto e lo rende idoneo alla partecipazione alla gara.
Risulta, altresì, acquisita al protocollo dell'ente, con il numero 22245 in data 13/9/2004, la missiva proveniente dalla Emmegì s.r.l. di Taranto, contenente, tra l'altro, anche una diffida stragiudiziale con relativa richiesta di rinnovazione degli atti di gara.
La Commissione di gara si è riunita per la prima seduta il giorno 14/9/2004 per prendere atto delle domande di partecipazione pervenute entro i termini dalle ditte:
1. San Giorgio s.p.a.
2. Eurogest s.r.l.
3. Gestor s.p.a.
4. Gestione Servizi Pubblici s.r.l.
5. Maggioli Tributi s.p.a.
6. CE.R.IN. s.r.l.
La Commissione ha, altresì, preso atto delle osservazioni sopra sinteticamente evidenziate e, dopo aver considerato che "di fatto, sia maggiormente conforme agli interessi pubblici non limitare la facoltà di partecipazione alla gara mediante la previsione dei requisiti soggettivi della precedente esperienza maturata e del fatturato pregresso. Tali requisiti, infatti, in sede di ammissibilità delle offerte, potrebbero illegittimamente restringere il numero dei partecipanti" , ha disposto:
- che il verbale venisse trasmesso alla giunta comunale per le determinazioni di competenza;
- di sospendere temporaneamente le operazioni di gara;
- che le buste contenenti le istanze di partecipazione venissero racchiuse in un plico sigillato e controfirmato.
Trascorsi sei giorni dalla seduta, il 20 settembre successivo, il dirigente del Servizio Finanziario nonché presidente della commissione di gara ha adottato autonomamente, senza prima acquisire le determinazioni della giunta comunale così come stabilito dalla commissione di gara e senza riunire i componenti della commissione stessa, la determina n. 64/RAG, con la quale, visto il verbale del 14/9/2004 e ritenuto che "in via di autotutela sia necessario revocare quali condizioni di ammissibilità di partecipazione alla gara quelli previsti dai punti d-e-g dell'art. 9" ha eliminato, di fatto con atto autonomo, i punti di cui si tratta dal bando di gara.
Al riguardo, si osserva che, anche se i dissensi manifestati e le relative argomentazioni illustrate dalle predette società si focalizzano sui punti d) ed e), la d.ssa Vissicchio, dirigente del servizio finanziario e presidente della commissione di gara - che comunque non ha la responsabilità del procedimento, assunta invece dal dirigente del 1° servizio - ha deciso di eliminare anche la lettera g), riguardante il possesso della certificazione di qualità ISO 9001, per il quale, anche se indicato tra le osservazioni, non erano state fornite motivazioni a sostegno della sua eliminazione.
Solo successivamente all'adozione della determina del dirigente del servizio finanziario che ha disposto l'eliminazione del bando delle lettere d), e) e g) dell'art.9, la G.C. ha adottato la delibera n. 271 del 21/9/2004, con la quale ha preso atto del verbale della commissione e della determina medesima e ha demandato alla responsabile del procedimento il prosieguo delle operazioni di gara, senza però ratificare il contenuto della determina in ordine all'eliminazione dei requisiti sopra indicati.
Il responsabile del procedimento, D.ssa Concettina Siciliano, con lettera prot. n. 23192 del 22/9/2004, ha comunicato alle ditte San Giorgio s.p.a., Eurogest s.r.l., Gestor s.p.a., Gestione Servizi Pubblici s.r.l., Maggioli Tributi s.p.a., e CE.R.IN. s.r.l. che "con riferimento all'art. 9 lett. d) e) e g), del bando di gara, il possesso dei requisiti ivi indicati non è più da intendersi a pena di ammissibilità per la partecipazione alla selezione avviata" e che la seduta per l'apertura dei plichi e le consequenziali valutazioni veniva differita al 5 novembre, alle ore 11.00. Mentre con altra nota, recante lo stesso numero di protocollo e la stessa data, alle ditte SAIGESE s.p.a. ed EMMEGI' s.r.l. è stata comunicata contestualmente l'eliminazione dal bando di gara dei requisiti anzidetti per la partecipazione, nonché la possibilità di presentare nuova istanza inviando "regolare domanda di partecipazione alla gara, corredata della documentazione richiesta, entro il termine perentorio del 20/10/2004, ore 13.00" .
Solo successivamente, anche se prima della scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione alla gara, il 12/10/2004, con delibera n.294, la G.C. ha approvato esplicitamente le modifiche apportate al bando di gara e comunicate alle ditte partecipanti con la citata nota del 22/9/2004 del responsabile del procedimento, demandando al dirigente del servizio economico finanziario (nonché presidente della commissione di gara) "l'adozione di ogni atto opportuno per consentire la ripubblicazione secondo le modalità di legge delle modifiche apportate al bando di gara, in modo tale da rendere pienamente edotti i terzi interessati delle nuove condizioni stabilite per la ammissibilità delle offerte, dando contestualmente notizia con le stesse forme di pubblicità della riapertura dei termini per la partecipazione alla gara"; inoltre veniva stabilito "di demandare al dirigente del servizio finanziario l'adozione di ogni atto in relazione alla procedura di gara in corso, tenuto conto della riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione". Su tale punto appare doveroso precisare, per l'importanza che se ne trae nel prosieguo espositivo, che la delibera in questione è stata pubblicata otto giorno dopo la sua adozione, precisamente il 20 ottobre 2004. Praticamente, la giunta comunale dispone e non ratifica adempimenti a carico del dirigente del servizio finanziario, già adottati 20 giorni prima dal responsabile del procedimento.
La delibera anticipa le osservazioni formulate dal dirigente del 1° Servizio con la lettera n. 1087/IS del 18 ottobre 2004 con la quale, nel trasmettere alla presidente della commissione un plico sigillato proveniente dalla ditta A.I.P. s.r.l. contenente istanza di partecipazione alla gara, veniva segnalata l'opportunità di adottare "adeguate misure idonee a favorire la massima partecipazione alla gara in oggetto di tutte le ditte operanti nel settore in possesso dei requisiti di ammissibilità come oggi rettificati".
Alla stessa data del 18/10/2004, il consigliere comunale Aldo Alessio, capogruppo dell'Ulivo (ex Sindaco di Gioia Tauro), in una interrogazione consiliare indirizzata al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, ha chiesto di conoscere le motivazioni che hanno indotto alla sospensione della gara ed alla successiva modifica delle condizioni di ammissibilità e quelle "che hanno spinto la Giunta Comunale a prendere semplicemente atto del verbale della commissione di gara e della determinazione del dirigente che ha modificato, a gara chiusa, le condizioni di ammissibilità".
Dal tenore delle missive del dirigente del 1° servizio e del consigliere comunale, sembrerebbe che gli stessi non abbiano avuto contezza dell'adozione, in data 12/10/2004 della delibera n. 294. In effetti ciò corrisponde al vero. Difatti, stranamente, la delibera risulta pubblicata all'albo pretorio solo il 20 ottobre, cioè otto giorni dopo, mentre la delibera del 21 settembre, che prendeva solo atto delle determinazioni della commissione di gara, era stata inviata sollecitamente per la pubblicazione lo stesso giorno della sua adozione. Sorge il legittimo dubbio che la delibera non sia stata adottata effettivamente il 12 ottobre, ma in data successiva alle osservazioni del consigliere Alessio e del dirigente del 1° settore, intervenute il 18 ottobre.
Il 25 ottobre, quindi 13 giorni dopo la data della delibera di giunta, la dirigente del servizio finanziario, ha emesso la determina n. 85/RAG, con la quale ha apportato nuovamente le stesse modifiche già adottate autonomamente in data 20/9/2004 con la determina n. 64 ed ha riaperto i termini di ricezione delle domande al 20/6/2005, rettificati il 2 novembre successivo, con la determina n. 89/RAG, al 20 gennaio 2005, ore 11.00.
Il 5 novembre 2004 si è riunita la commissione di gara per prendere atto della modifica del bando di gara, della riapertura dei termini e della ricezione dei plichi inviati dalle ditte EMMEGI' s.r.l., SAI.GE.SE. s.p.a. e A.I.P. s.r.l.. Inoltre è stata disposta l'acquisizione formale agli atti di gara dei suddetti plichi, per la riapertura dei termini alle ore 11,00 del 20/1/2005, nonché per la comunicazione del termine stesso alle ditte partecipanti e la sua pubblicazione "in modo da rendere pienamente edotti i terzi interessati". Infine, la commissione ha disposto "da ultimo, la chiusura in unica busta sigillata e controfirmata dai membri della commissione, dei n. 3 (Tre) plichi pervenuti dalle ditte" e rinviato "il prosieguo delle operazioni di gara alla data del 20/01/2005, ore 11,00".
Dagli atti acquisiti non si ha modo di accertare se si sia proceduto alla pubblicazione delle modifiche apportate al bando e della riapertura dei termini. Risulta soltanto liquidato, con determina dirigenziale del 3/11/2004, l'importo di € 42,00 per la pubblicazione della rettifica del bando sulla G.U.R.I..
Prima della scadenza del termine del 20 gennaio, la commissione si è riunita il 30/12/2004 e il 18/1/2005, nel primo caso per disporre la restituzione del plico alla SAI.GE.SE. s.p.a. che ne aveva fatto formale richiesta e la seconda volta per prendere atto della comunicazione proveniente dalla Gestione Servizi Pubblici s.r.l., la quale aveva rappresentato la possibilità, dopo la fase della preselezione, di presentare il progetto e l'offerta anche come partecipante ad associazione temporanea d'imprese con altra o altre società ammesse alla gara. Difatti la stessa società ha fatto successivamente richiesta dell'elenco delle ditte ammesse alla gara, che le è stato inviato con lettera n. 6328 del 10/3/2005.
Al riguardo, si osserva che l'attuale codice degli appalti (D. Lgs. n. 63/2006), non in vigore durante l'espletamento della gara, all'art. 13, espressamente fa divieto di divulgazione dell'elenco dei soggetti invitati a presentare offerte fino allo scadere del termine per la presentazione delle offerte medesime. Orbene, anche se la normativa in vigore al tempo non poneva alcun divieto espresso di divulgazione delle denominazioni delle ditte ammesse a presentare l'offerta, appare insolito che una società che già possiede da sola tutti i requisiti per partecipare alla gara cerchi dei partners con cui associarsi nella fase successiva alla preselezione. E, ancora, è quantomeno inopportuno che venga reso noto l'elenco delle ditte invitate a presentare l'offerta per evitare possibili turbative d'asta, tant'è che il legislatore intervenuto successivamente ha dato rilievo penale all'inosservanza del divieto di divulgazione.
La fase della preselezione è stata definita in due sedute, il 20 e il 25/1/2005, con l'ammissione di tutte le ditte che avevano presentato le istanze entro i termini del 20/1/2005, ore 11.00.
Nella seduta successiva, che ha avuto luogo il 14/2/2005, alle ore 15.20, la commissione ha definito i criteri di valutazione delle offerte e ha fissato al 4/4/2005, ore 13.00, il termine per la ricezione delle offerte medesime e al 6 aprile, ore 9.30, la data di svolgimento della gara.
Con lettera d'invito n. 5016 del 24/2/2005, inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, a firma del presidente della commissione di gara, sono state invitate a presentare l'offerta le seguenti ditte:
- Eurogest s.r.l.
- San Giorgio s.p.a.
- GESTOR s.p.a.
- Maggioli Tributi s.p.a.
- CERIN s.r.l.
- EMMEGÌ s.r.l.
- AIP s.r.l.
- ATI Soget s.p.a. e SAI.GE.Se. s.p.a.
- Gestione Servizi Pubblici s.r.l.
Il 29/3/2005, a seguito della ricezione di richieste di chiarimenti sul contenuto della lettera d'invito, la commissione si è riunita per decidere di integrare la lettera d'invito con delle specificazioni in ordine alla formulazione dell'offerta economica, adottando una nuova lettera d'invito che è stata spedita ai partecipanti in data 29/3/2005, con prot. n. 7853. La lettera, oltre a contenere alcune precisazioni circa le modalità di attribuzione dei punteggi, ha spostato la data per l'esperimento della gara al 5/5/2005.
L'esame delle offerte pervenute, da parte delle ditte:
1) Maggioli Tributi s.p.a.;
2) ATI Soget s.p.a. - Saigese s.p.a. - Gestione Servizi Pubblici s.r.l. (le predette ditte, invitate le prime due come ATI Soget - Saigese e la terza singolarmente, così come avevano chiesto nella fase della preselezione, hanno presentato offerta unitaria come unica ATI);
3) CERIN s.r.l.;
4) AIP s.r.l.
è stato effettuato nelle sedute del 5, 13 e 17/2005, durante le quali sono stati aperti e controllati i tre plichi contenuti in ogni busta pervenuta dalle ditte concorrenti, prima quelli contenenti la documentazione richiesta, dopo quelli contenenti le offerte tecniche ed in ultimo quelli relativi alle offerte economiche.
Nella seduta del 17/5/2005, la commissione è giunta al seguente risultato finale:
- Maggioli Tributi s.p.a.: punti 50,11;
- ATI Soget/Saigese/Gestione Servizi Pubblici: punti 79,89;
- CERIN s.r.l. punti 50,02;
- AIP s.r.l. punti 53,50.
Soget/Saigese/Gestione Servizi Pubblici, ed ha rimandato l'aggiudicazione definitiva e la successiva stipulazione del contratto a dopo la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e dell'accertamento della posizione delle società nei confronti delle disposizioni antimafia. Questi ultimi adempimenti sono stati demandati con nota n. 12511 in pari data alla dirigente del 1° Settore, responsabile del procedimento di gara.
Il 14 giugno, la predetta dirigente, con nota prot. n. 714, inviata al sindaco, agli assessori, al direttore generale ed alla presidente della commissione di gara, ha comunicato di non poter procedere all'approvazione dei verbali di gara in quanto, a seguito di segnalazioni, da parte delle ditte partecipanti alla gara, in merito a possibili incongruenze nelle attribuzioni dei punteggi, la stessa ha ritenuto "estremamente opportuno... procedere alla rivalutazione delle offerte presentate da ciascuna ditta partecipante al fine di garantire che il provvedimento di aggiudicazione possa essere nella massima misura indenne da censure". Inoltre, la stessa dirigente suggeriva che "In ragione della importanza e rilevanza della gara, del tipo di procedura prescelta - offerta economicamente più vantaggiosa della notevole difficoltà che comporta la valutazione delle offerte si rappresenta l'opportunità di supportare la Commissione di Gara con professionisti esterni con specifica competenza".
Dagli atti acquisiti risulta che le contestazioni di incongruenze segnalate dal responsabile del procedimento sono state formulate dalle società AIP s.r.l. e Maggioli Tributi s.r.l., rispettivamente seconda e terza classificata. Quest'ultima, tramite il proprio legale, chiede l'annullamento dell'intera procedura di gara "in quanto viziata da illogicità, eccesso di potere e violazione della par condicio".
Il 17 giugno si è riunita la giunta comunale che, preso atto delle osservazioni sopra illustrate, ha deciso di "emanare l'atto di indirizzo volto a garantire la massima trasparenza, esattezza e legittimità della procedura di gara e di valutazione delle offerte per la realizzazione dell'interesse pubblico", e, pertanto, ha deliberato "di autorizzare il dirigente del I Servizio a mettere in atto tutti gli strumenti tecnici e di garanzia consentiti dall'attuale ordinamento al fine di verificare che il risultato di gara rispetti in toto gli interessi pubblici conformati ad una aggiudicazione legittima e trasparente", nonchè "di incaricare i dirigenti del I e II Servizio di ogni conseguenziale atto e provvedimento di gestione" .
Dopo la delibera, la commissione si è riunita il 27/6/2005 "al fine di riscontrare la nota prot. N. 714/IS/2005, inviata dal Responsabile del procedimento". In detta seduta, la Commissione stessa ha deciso di "esplicitare, punto per punto, la valutazione delle offerte pervenute, integrando anche la valutazione con riferimento ai punti 2.4 a 2.7 della lettera - invito".
L'esito dei lavori della seduta del 27/6/2005 ha portato la commissione a rivedere i punteggi assegnati il 17 maggio, che sono stati rideterminati come segue:
- Maggioli Tributi s.p.a. Punti 54,41;
- ATI Soget/Saigese/Gestione Servizi Pubblici punti 82,08;
- CERIN s.r.l. punti 56,21;
- AIP s.r.l. punti 61,80.
La rivisitazione dei punteggi sostanzialmente non ha cambiato la posizione delle prime due ditte, che sono rimaste invariate per la prima (A.T.I. Soget/Saigese/Gestione Servizi Pubblici) e per la seconda (AIP). Si sono invertite, invece, le posizioni delle altre due concorrenti: la CERIN al terzo posto e la Maggioli Tributi al quarto.
Il verbale della seduta del 27 giugno è stato trasmesso il 13 luglio 2005 al responsabile del procedimento per gli adempimenti di competenza.
Quest'ultimo, con determina del 25/8/2005, ha deciso di non approvare i verbali di gara "ed in particolare il verbale di gara del 27 giugno 2005" e, ribadendo la necessità che la commissione di gara venisse supportata da tecnici esperti, ha nominato "quali esperti esterni con funzioni di supporto alla Commissione di gara il dott. Carmine Acconcia e il dott. Giuseppe La Fauci" i verbali e gli atti di gara sono stati, pertanto, rinviati alla Commissione "affinché si proceda alla rivalutazione delle offerte presentate da ciascuna ditta partecipante, con l'ausilio degli esperti sopra individuati".
Intanto, la responsabile del procedimento ha avviato la richiesta dell'informativa antimafia riferite alle società componenti dell'ATI alle Prefetture competenti per territorio. Dette certificazioni sono state acquisite: il 20/9/2005 per la Gestione Servizi Pubblici da parte della Prefettura di Roma; il 12/10/2005 quella della SAI.GE.SE s.p.a. da parte della Prefettura di Cosenza, con lettera del 31/8/2005 quella della So.get. s.p.a. da parte della Prefettura di Taranto.
Dopo la nomina degli esperti, la commissione si è riunita il 20 ottobre per consegnare ai consulenti nominati tutti gli atti di gara, con esclusione dei verbali.
Il 24 ottobre, la responsabile del procedimento ha inviato alla commissione di gara "in plico sigillato, così come consegnato dai consulenti esperti dott. La Fauci e prof. Acconcia, la relazione conclusiva elaborata dagli stessi.
Il 31 ottobre, la commissione di gara si è riunita per prendere atto delle conclusioni degli esperti e per constatare che "le risultanze obiettive degli esperti non coincidono perfettamente con le risultanze finali prodotte dalla Commissione in sede di attribuzione dei punteggi relativamente ad alcune voci di gara" e, pertanto, ha deciso di aggiornare i lavori alla data del 7/11/2005, ore 15:00.
Riunitasi alla data prefissata, la commissione ha dato atto delle discordanze nella valutazione del punto 1.3 della lettera d'invito (affidabilità, precisione e dimensione del sistema informativo-informatico da utilizzare e delle sue banche dati, nonché disponibilità e capacità ad integrare tale sistema con quelli propri degli enti locali...punti da 0 a 11) in quanto mentre la stessa aveva attribuito a tutte le ditte partecipanti il massimo dei punti previsti, i consulenti esterni hanno diversificato i punteggi sulla base dei software e dell'hardware presentati dalle ditte.
A tale riguardo, la commissione ha deciso di mantenere il proprio orientamento e pertanto di non prendere in considerazione la valutazione fornita dai consulenti esterni in quanto "Tale valutazione, come si evince chiaramente, è meramente soggettiva".
Altra discordanza rilevata dalla commissione riguarda il punto 1.1 della lettera d'invito, in quanto nella parte inerente il numero degli sportelli indicati nell'offerta non è stato tenuto conto del fatto che l'offerta della ditta AIP prevedeva l'apertura di tre sportelli, uno per ogni Comune partecipante alla costituenda società. In questo caso, è stato ritenuto opportuno rivedere la valutazione e rideterminare il punteggio, attribuendo ulteriori 6 punti.
Pertanto, l'attribuzione finale risulta essere:
- Maggioli Tributi s.p.a.: punti 54,41;
- ATI Soget/Saigese/Gestione Servizi Pubblici): punti 82,08;
- CERIN s.r.l.: punti 56,21;
-AIP s.r.l.: punti 67,80.
La commissione, ritenendo concluso il proprio compito, ha rimesso il verbale del 7/11/2005 con l'attribuzione finale dei punteggi al responsabile del procedimento per l'adozione degli atti di competenza.
Quest'ultimo, con propria determina del 9/11/2005, ha approvato tutti i verbali di gara ed in particolare quello del 27/6/2005, relativo all'aggiudicazione della gara in favore dell'ATI Soget/Saigese/Gestione Servizi Pubblici.
Al riguardo, si osserva che la responsabile del procedimento, dopo aver nominato di propria iniziativa i due consulenti esperti per l'esame delle offerte, non ha formulato alcuna osservazione sulla circostanza che la commissione di gara non abbia tenuto in considerazione le risultanze del lavoro svolto dagli stessi per la parte che di fatto modificava la graduatoria determinata dalla commissione.
In effetti, se le valutazioni degli esperti Dott. La Fauci e Prof. Acconcia fossero state tenute in considerazione, i punteggi finali sarebbero stati i seguenti:
- Maggioli Tributi s.p.a.: punti 51,15;
- ATI Soget/Saigese/Gestione Servizi Pubblici: punti 70,10;
- CERIN s.r.l.: punti 49,30;
- AIP s.r.l.: punti 72,85.
Pertanto, la ditta con il punteggio massimo sarebbe stata l'AIP (Azienda Italiana Pubblicità) s.r.l. e non l'ATI alla quale è stata aggiudicata la gara e con la quale è stata costituita la società GIO.SE.TA.
Si osserva, inoltre, che le giustificazioni addotte dalla commissione riguardo alla mancata attribuzione dei punteggi determinati dai consulenti sono lacunose, per non dire inesistenti. Difatti, detto organismo si è limitato a sancire che la valutazione sul punto 1.3 "è meramente soggettiva. Per tale motivo la Commissione decide di mantenere il proprio orientamento sul punto".
Riguardo al punto in esame, concernente "l'affidabilità precisione e dimensione del sistema informativo-informatico da utilizzare e delle sue banche dati, nonché disponibilità e capacità ad integrare tale sistema con quelli propri degli enti locali" in base a quanto previsto nella lettera d'invito, potevano essere attribuiti punti da 0 a 11.
La commissione, nel verbale del 27/6/2005, pur non annoverando tra i suoi componenti degli esperti di sistemi informatici, aveva valutato "...un'uguale capacità informatica, insieme ad affidabilità, precisione e capacità ad integrare tale sistema con quelli propri degli EE.LL. per tutte le offerte" ed aveva attribuito a tutte le società concorrenti il punteggio massimo previsto, annullando così il diverso valore dei sistemi informatici proposti dalle concorrenti che invece i consulenti esterni hanno successivamente ravvisato.
La superficialità con cui è stato disatteso il giudizio dei predetti consulenti non concorda con l'importanza che era stata data all'offerta informatica. Difatti l'aver previsto l'attribuzione di ben 11 punti alla capacità informatica sta a significare che l'ente appaltante riteneva determinante tale capacità nella valutazione dell'offerta più vantaggiosa. Ciò, però, in effetti è stato vanificato con l'assegnazione del medesimo punteggio a tutte le concorrenti.
La Commissione ha concordato con i consulenti esterni soltanto laddove la valutazione di questi ultimi non andava a modificare la graduatoria scaturente dalle proprie determinazioni.
Dopo l'adozione della determina di approvazione della graduatoria, si è proceduto alla costituzione della società ed alla stipula del contratto.
Il 15/5/2006, davanti al notaio Rita Tripodi, è stato sottoscritto l'atto costitutivo della GIO.SE.TA. s.p.a., avente sede legale presso il comune di Gioia Tauro, con capitale sociale di € 120.000,00, rappresentato da n. 120.000 azioni di 1 euro ciascuna.
La durata della società viene fissata fino al 31/12/2100. L'oggetto sociale prevede la liquidazione, l'accertamento, la notifica e la riscossione dei tributi dei tre enti partecipanti, nonché l'attività consultiva e di sostegno agli stessi enti nelle materie dell'oggetto sociale.
L'atto costitutivo prevede all'art. 5 che le azioni della società possono essere trasferite per atto tra vivi soltanto previa autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nei primi sei mesi successivi all'iscrizione della società nel registro delle imprese il trasferimento delle azioni dei soci fondatori è inefficace. Dopo tale periodo il socio di parte privata può trasferire le proprie azioni solo a soggetto iscritto all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali (art. 53 D.Lgs. n. 446/97), mentre i soci di parte pubblica possono trasferire le azioni a enti pubblici locali.
Il primo Consiglio di amministrazione è stato costituito per la parte pubblica da:
- Giovinazzo Alfredo (indicato dal sindaco del comune di Taurianova) che viene nominato presidente del consiglio di Amministrazione;
- Vissicchio Marisa (designata dal Comune di Gioia Tauro);
- Savo Andrea Vincenzo (fiduciario del sindaco del Comune di Seminara).
La parte privata è rappresentata da:
- Monaco Gaetano Antonio (che viene nominato amministratore delegato);
- Scarano Angelo.
Alla stessa data è stato sottoscritto il contratto di programma che disciplina i rapporti tra i tre Comuni e la società GIO.SE.TA.
All'art. 1 vengono affidati alla società i seguenti servizi:
1. Gestione ordinaria, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, delle entrate patrimoniali e delle entrate proprie a regime e riscossione sanzioni amministrative, nonché delle tariffe di servizi pubblici locali;
2. servizio pubbliche affissioni e consequenziale liquidazione, accertamento e riscossione dei relativi diritti;
3. gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare comunale (disponibile ed indisponibile) e gestione dei relativi servizi;
4. gestione, controllo e rendicontazione delle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, compresa l'emissione dei relativi ruoli del corpo della Polizia Municipale.
Inoltre, i Comuni di Gioia Tauro, Taurianova e Seminara si impegnavano affinché la società diventasse affidataria di altri servizi o attività, rientranti nell'oggetto sociale o comunque affini o connessi. Pertanto, in caso di servizi già affidati a soggetti terzi, alla scadenza delle relative convenzioni, i comuni avrebbero dovuto affidarli alla società GIO.SE.TA.
Alla GIO.SE.TA. veniva anche riconosciuto il diritto di prelazione in caso di gare ad evidenza pubblica per affidamento di servizi o attività, che dava diritto all'aggiudicazione qualora la stessa garantisse le medesime condizioni offerte dal vincitore della gara.
La durata dell'affidamento dei servizi è stata stabilita per dieci anni, senza possibilità di tacito rinnovo.
All'art. 10 è stata prevista la risoluzione del contratto per inadempienze gravi, quali:
- gestione del servizio in modo gravemente inefficiente da parte della società;
- gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il contratto oppure gravi violazioni di disposizioni normative;
- gravi inadempienze da parte dei comuni.
Il contratto non specifica quali siano le gravi inadempienze e comunque la possibilità di risoluzione sembra molto remota.
Difatti, il terzo comma dell'art. 10 del contratto di programma prevede che la parte che intende avvalersi della clausola di risoluzione deve avviare un procedimento che inizia con le contestazioni alla controparte della inadempienza riscontrata, che deve essere indicata "con precisione" e contestualmente alla contestazione deve intimare la rimozione delle "cause di inadempimento". Entro 30 giorni dalla diffida la parte diffidata può presentare le controdeduzioni. Al riguardo non viene indicata quale sia la fase successiva nel caso che la parte che ha avviato le contestazioni non ritenga soddisfacenti le giustificazioni presentate.
Il comma 5 dello stesso art. 10 prevede che, se la parte inadempiente non cessa il comportamento inadempiente oppure se le inadempienze sono molto gravi, la controparte può chiedere la risoluzione del contratto in ossequio alle norme contemplate dal codice civile.
Il comma 6 prevede che in caso di risoluzione del contratto "si applicheranno le norme civilistiche relative al risarcimento del danno".
Infine, al comma 7, si prevede che "La società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di risoluzione dello stesso, fino al momento in cui la gestione sia assunta da altri, sempreché ciò avvenga entro il termine perentorio di sei mesi ed in ogni caso alle stesse condizioni ed agli stessi corrispettivi di cui al presente contratto".
Non si evince dall'enunciato del comma 7 da quando decorrono i sei mesi e se trascorso tale periodo la società debba cessare la gestione dei servizi oppure se debba intendersi che la risoluzione non ha luogo se entro i sei mesi non sia subentrato un nuovo soggetto affidatario dei servizi.
A parte la difficile individuazione dei "gravi" e "molto gravi" inadempimenti che possono generare la risoluzione del contratto, è indubbio che la parte che avvia il processo vada incontro ad un contenzioso per risarcimento danni.
La società GIO.SE.TA. ha cominciato la sua attività di gestione dei servizi ad essa affidati nel mese di dicembre 2006, come evidenziato nella relazione al bilancio del presidente del consiglio di amministrazione allegata al verbale dell'assemblea dei soci del 22/6/2007.
A distanza di un anno dall'inizio dell'attività, il 6/12/2007, l'assemblea dei soci si è riunita per discutere del seguente ordine del giorno:
1. Sfiducia al Presidente del Consiglio di Amministrazione GIO.SE.TA. S.p.A.;
2. Rappresentanza in seno al Consiglio di amministrazione. Valutazioni;
3. Varie ed eventuali.
Già a giugno 2007 si era verificato l'avvicendamento del Sindaco di Taurianova Domenico Romeo al posto di Rocco Biasi e nel mese di novembre era intervenuto l'arresto del Sindaco di Seminara Antonio Marafioti e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
Pertanto, alla luce degli accadimenti che hanno interessato i due comuni, nella seduta del 6/12/007, il sindaco di Gioia Tauro ha ritenuto che fosse necessaria una "presa d'atto delle vicende che hanno interessato le altre Amministrazioni comunali facenti parte della Società. In seguito a tali vicende è da ritenersi infatti che i rappresentanti in seno al CdA della società nominati dalle precedenti Amministrazioni Comunali ormai cessate dalla carica non siano più dotati della necessaria rappresentatività e ciò potrebbe comportare disfunzioni per la stessa Società che proprio in virtù del fatto di essere con capitale a maggioranza pubblica ha particolari doveri di trasparenza e di legalità".
Le stesse argomentazioni sono state ribadite dal Sindaco di Taurianova.
Nel corso dell'assemblea si sono registrati gli interventi del presidente del C.d.A. Alfredo Giovinazzo e del consigliere Andrea Vincenzo Savo Vincenzo (quest'ultimo indagato a piede libero nella stessa inchiesta che ha determinato l'arresto del sindaco di Seminara), che non intendevano dimettersi dai loro incarichi.
Invece, ha presentato le dimissioni nel corso della seduta la consigliera Marisa Vissicchio, dirigente del comune di Gioia Tauro.
Alla successiva seduta, fissata per il 10 gennaio, per la nomina del consigliere espressione del comune di Gioia Tauro erano presenti soltanto il presidente ed il segretario del C.d.A. Pertanto la seduta veniva aggiornata al giorno successivo 11 gennaio.
A tale data si è riunita l'assemblea con il seguente ordine del giorno:
1. Nomina consigliere di amministrazione di competenza Comune di Gioia Tauro.
Insieme ai sindaci di Gioia Tauro e Taurianova hanno partecipato alla riunione la d.ssa Stefania Caracciolo ed il dott. Salvatore Gullì, componenti della commissione prefettizia del comune di Seminara, la sig.ra Maria Piccoli, presidente della SO.GE.T. in rappresentanza del socio di minoranza e l'avv. Alfredo Giovinazzo, presidente del C.d.A.
Tra i soci di parte pubblica, e in particolare tra il sindaco di Gioia Tauro e il presidente del C.d.A. si è instaurata una discussione animata in quanto il primo insisteva sulla necessità di procedere alla revoca delle nomina dei rappresentanti della parte pubblica in seno al C.d.A., mentre il secondo sosteneva che tale adempimento non rientrasse nei poteri dell'assemblea ordinaria.
Nel corso della discussione, l'avv. Giovinazzo ha abbandonato la riunione ed i soci hanno convocato una nuova assemblea per il 22 gennaio.
L'ordine del giorno per il 22 gennaio era il seguente:
1. presa atto dimissioni del Consigliere di Amministrazione Dott.ssa Marisa Vissicchio;
2. revoca dei componenti di nomina pubblica del C.d.A.
I rappresentanti della parte pubblica sono gli stessi presenti l'11 gennaio, mentre il socio privato di minoranza è rappresentato dall'ing. Vincenzo di Lello, della SO.GE.T. s.p.a.. Sono presenti, inoltre, i componenti del collegio sindacale.
La riunione si è aperta con la presa d'atto delle intervenute dimissioni dei consiglieri di amministrazione Gaetano Monaco e Angelo Scarano, che, aggiunte a quelle della D.ssa Vissicchio, di fatto, a norma dell'art. 22, comma 2, dello statuto della società hanno determinato la decadenza del consiglio.
Pertanto l'assemblea ha proceduto alla nomina dei nuovi componenti del C.d.A., che ad oggi risultano essere:
- avv. Concetta Polifrone, nata a Cittanova (RC) ... (nel) 1968, indicata dal sindaco di Taurianova in rappresentanza dello stesso comune;
- d.ssa Marisa Vissicchio, già citata, in rappresentanza del comune di Gioia Tauro;
- Carmelo Surace, nato a Seminara ... (nel) 1966, in rappresentanza del comune di Seminara;
- Gaetano Antonio Monaco, nato a San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) ...(nel) 1965;
- Angelo Scarano, nato a Cassano allo Ionio ... (nel) 1980.
Dopo la costituzione del "nuovo" C.d.A. ( sono stati di fatto soltanto sostituiti l'avv. Giovinazzo ed il consigliere Savo, espressione delle precedenti amministrazioni comunali di Taurianova e Seminara, mentre gli altri componenti sono stati tutti confermati, segno evidente che le dimissioni presentate dalla Vissicchio e dai due consiglieri di parte privata erano finalizzate all'azzeramento del C.d.A. per l'estromissione di Giovinazzo e Savo) è stata richiesta la convocazione dell'assemblea straordinaria al fine di apportare delle modifiche allo Statuto. In particolare, è stato richiesto:
- che per le nomine dei rappresentanti del C.d.A. venga specificatamente indicato l'ente proponente (mentre le precedenti nomine erano state effettuate senza la specifica indicazione del comune da cui prevenivano le designazioni);
- che i consiglieri di nomina pubblica vengano rieletti soltanto per un ulteriore mandato e comunque per un periodo massimo di sei anni e che sia prevista la decadenza degli stessi quando vi sia un avvicendamento nell'amministrazione che li ha designati, oppure quando i consiglieri medesimi siano oggetto di rinvii a giudizio o procedimenti penali anche per fatti non inerenti all'incarico ricoperto nella società GIO.SE.TA..
Inoltre, si è chiesto che il consiglio di amministrazione rivedesse il contratto di programma, prevedendo la determinazione di un "cronoprogramma delle attività relative alle fasi costituenti il processo di riscossione, sia volontaria che coattiva, di ciascuna lista di carico indicando i valori percentuali relativi alle singole attività fissando i termini di questi adempimenti dalla data di ricezione da parte della società della determina di approvazione delle liste di carico".
Si osserva come in modo ineccepibile ed inconfutabile con i principi stabiliti in quest'ultima seduta vengono eliminate le vistose lacune esistenti nello statuto e nel contratto di programma.
In particolare, riguardo alla nomina dei componenti della parte pubblica del C.d.A., senza l'espressa indicazione dell'amministrazione comunale designante, non era possibile la automatica sostituzione nel caso di avvicendamento e nel caso gli stessi componenti del C.d.A. fossero protagonisti di vicende penali.
Per quanto riguarda le integrazioni richieste da apportare al contratto di programma, si osserva che lo stesso, sottoscritto il 15/5/2006, agli artt. 5 e 6 fissa i parametri del corrispettivo dovuto per l'attività di riscossione, recupero coattivo, spedizione ecc. nonché le modalità di pagamento, ma non fa menzione né delle percentuali di riscossione né dei termini per gli adempimenti e pertanto rende impossibile qualsiasi contestazione di inadempimento.
Per lo svolgimento delle varie attività, la società ha assunto a tempo indeterminato undici dipendenti di cui, i seguenti cinque, gravati da controindicazioni risultanti agli atti dell'Arma dei Carabinieri:
BAGALA' Domenico, n. a Gioia Tauro ... (nel) 1978. Risulta gravato da pregiudizi di polizia per rapina, detenzione e porto abusivo di armi, danneggiamento mediante esplosioni di colpi di arma da fuoco e possesso illegale di cartuccia da caccia, truffa.
È genero di Piromalli Gioacchino, nato a Gioia Tauro ...(nel) 1953, con pregiudizi di polizia per maltrattamenti in famiglia, proposto per l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S.. Quest'ultimo è figlio di Piromalli Domenico, cl. 1923 (deceduto), fratello del defunto Giuseppe cl. 1921, già capo dell'omonima cosca mafiosa.
I cognati Piromalli Girolamo (n. a Gioia Tauro ...(nel) 1980 - con pregiudizi di polizia per guida senza patente, porto e detenzione abusiva di armi e munizioni, sottoposto all'avviso orale, concorso in truffa, false dichiarazioni rese nella compilazione di atto notorio), Piromalli Domenico (n. a Gioia Tauro ...(nel) 1976 - con pregiudizi di polizia per guida senza patente), Piromalli Giuseppe (n. a Gioia Tauro ...(nel) 1982 - con pregiudizi di polizia per reati di falso) e Piromalli Gianluca (n. a Gioia Tauro ...(nel) 1987 - con pregiudizi di polizia per tentato furto), pur non essendo inseriti a pieno titolo nell'organigramma delle cosche mafiose, appartengono alla famiglia mafiosa "Piromalli".
CUSTURONE Gregorio Marco, n. a Taurianova ...(nel) 1976. È figlio di Salvatore, cl. 1950, con pregiudizi di polizia per abbandono del posto di lavoro. È impiegato presso l'ufficio anagrafe del comune di Gioia Tauro; è fratello di Rosalinda, cl. 1978, con pregiudizi di polizia per truffa in concorso ai danni dell'I.N.P.S.. La stessa è coniugata con Lo Prete Massimo, cl. 1973, gravato, agli atti d'ufficio, da pregiudizi di polizia per falsità ideologica, concorso in truffa aggravata, furto di energia elettrica, traffico di sostanze stupefacenti e altro. A suo carico, inoltre, risultano "frequentazioni" con elementi ritenuti appartenenti alla cosca mafiosa "Molè".
INFANTINO Damiano, n. a Cinquefrondi ...(nel) 1980. E' figlio di Antonio (n. a Molochio ... (nel) 1951) alias "zingaro", il quale dalla disamina degli "atti d'ufficio" risulta essere stato un "affiliato" della disciolta cosca mafiosa denominata "Bovalina", già operante in Gioia Tauro. Sul suo conto, oltre a numerose "frequentazioni" con elementi penalmente censurati della c.d. "piana di Gioia Tauro", si rileva:
- 30/6/1983 - proposto dai CC di Taurianova per l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S..
- 4/12/1984 - proposto per l'applicazione della diffida di P.S.;
- 23/3/2007 - deferito in stato di libertà dai CC di Gioia Tauro alla competente A.G. per abusivismo edilizio.
MARAFIOTI Pasquale, n. a Seminara ...(nel) 1961. E' fratello di Marafioti Antonio Pasquale, cl. 1950, già Sindaco del comune di Seminara nonché direttore della Banca "CARIME" di Palmi, il quale in data 17/11/2007 è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai CC di Palmi, emessa il 14/11/2007 dal Tribunale - Ufficio G.I.P. - di Reggio Calabria (rif. operazione convenzionalmente denominata "TOPA"), poiché ritenuto responsabile, unitamente ad altri 12 individui, del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al totale controllo delle elezioni comunali dell'anno 2007 e, dunque, per acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione o comunque il controllo di concessioni, autorizzazioni, servizi pubblici comunali realizzando, così, profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri impedendo, al contempo, il libero esercizio del voto e così procurando voti per il soggetto proposto dalla cosca di appartenenza, in occasione delle predette consultazioni elettorali.
È zio (acquisito) paterno di Stanganelli Domenico, n. a Gioia Tauro ...(nel) 1977, sottoposto a far data dal 23/5/2005 alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel Comune di Gioia Tauro per anni 4 (decreto nr. 110/98 MP e 83/00 Provv. emesso in data 22.06.2000 dal Tribunale - M.P. di Reggio Calabria). Lo stesso è:
- figlio di Stanganelli Carmelo, cl. 48 (personaggio di spicco in seno alla consorteria mafiosa Piromalli - Mole') e di Molè Girolama, cl. 58 (figlia del capocosca fu Antonio cl. 28). Stanganelli Carmelo, agli atti d'ufficio, annovera pregiudizi di polizia per guida senza patente, molestie, minacce, lesioni, associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata alla commissione di delitti contro la persona e il patrimonio (furti, rapine ed estorsioni), al traffico illecito di sostanze stupefacenti, al traffico di armi ed alle estorsioni in danno delle imprese esistenti nell'area portuale nonché tentata rapina, danneggiamento, estorsione e porto abusivo di arma da fuoco;
- coniugato (matrimonio avvenuto il 7/12/2006) con Marafioti Cristina Maria, n. a Messina ...(nel) 1983, la quale è figlia di Marafioti Antonio Pasquale, nato a Seminara ...(nel) 1950 (sopra indicato), ex sindaco del Comune di Seminara - l'Ente è stato sciolto il 19.11.2007 per condizionamento di tipo mafioso - con pregiudizi di polizia per associazione per delinquere di tipo mafioso (arrestato su O.C.C. in data 17/11/2007 dal N.O.R.M. CC di Palmi - rif. operazione convenzionalmente denominata "TOPA"), quest'ultimo fratello di Marafioti Pasquale, dipendente della società di cui si tratta.
ROMEO Massimo, n. a Gioia Tauro il 17/9/1973. Il 20/4/2007 - segnalato dai CC per truffa in concorso.
ROSSI Carmelo, n. a Gioia Tauro il 22/02/1977, ripetutamente fermato in compagnia di persone controindicate.
In conclusione, si osserva che tutta la gara è stata un susseguirsi di atti confusi e di ingerenze da parte del dirigente del servizio finanziario del comune di Gioia Tauro, nonché presidente della commissione di gara (e, successivamente componente del consiglio di amministrazione della società mista) nelle competenze del responsabile del procedimento ed anche della giunta comunale, sempre disponibile a ratificare, prendere atto o approvare quanto di fatto deciso ed adottato dal detto dirigente.
Non vi è dubbio che l'analisi fin qui formulata e le osservazioni evidenziate mettono in luce quella contiguità e collegamento tra politica, affari e capitali di non chiara provenienza, che sostanzia da tempo la vita di tanti comuni, più o meno grandi, di larga parte del territorio calabrese, in cui la provvista autonoma di fonti finanziarie non è mai rapportata ai bisogni della popolazione a cui si continuano a fornire servizi in termini di clientela e non di cittadinanza.
Esempio lampante, nella questione in esame, è l'apporto di professionalità richiesto ai consulenti esterni con funzioni di supporto alla commissione di gara, che hanno espresso una valutazione di merito importante ma senza capacità di mutare una graduatoria scaturente da una procedura concorsuale il cui iter è stato contorto, ambiguo e sostanzialmente quasi ispirato ad una predeterminazione originaria.
Gli stessi atti prodotti per la costituzione della società vincolavano le amministrazioni comunali partecipanti senza possibilità di recesso.
Solo dopo l'11/1/2008, con lo scioglimento dell'amministrazione comunale di Seminara e il subentro della commissione prefettizia nella gestione dell'ente, si è posto il primo rimedio alla grave mancanza della previsione, sia nello statuto che nel contratto di programma, della possibilità di recesso per "gravi inadempienze" prevista solo in modo generico e senza nessuna concreta precisazione.
Sempre nella predetta riunione sono state richieste le necessarie modifiche in termini di durata in carica, requisiti soggettivi e rappresentanza dei membri del C.d.A., ma soprattutto la contemporanea specificazione delle prestazioni e degli obblighi conosciuti in capo alla società GIO.SE.TA. e conseguentemente la possibilità di recesso per gli enti locali.
Il nuovo assetto operativo determinato con le modifiche richieste per porre rimedio alle palesi incongruenze contenute nello statuto e nel contratto di programma, anche se non ancora recepite nei documenti ufficiali, costituisce il segnale di un cambiamento per conformare l'attività della società a prassi di legittimità, correttezza, efficacia e trasparenza.
Resta, però, il fatto che la società GIO.SE.TA., fortemente voluta, a mezzo della dirigente del servizio contabile del Comune di Gioia Tauro, dall'amministrazione di quel comune, ha costituito lo strumento per la realizzazione di un progetto che, nella dichiarata finalità di conseguire uno strumento efficiente a disposizione di tre comuni per l'assolvimento delle proprie funzioni in materia di riscossione, ha offerto l'occasione per la movimentazione di flussi finanziari al di fuori degli angusti spazi della contabilità pubblica, per la creazione di posti di lavoro da assegnare con la più ampia discrezionalità, senza alcun vincolo, e anche per procurare qualche piccolo vantaggio privato (risulta che la sede dello sportello in Gioia Tauro sia stata concessa in locazione alla società da un fratello della dott.ssa Vissicchio)."